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ECOBONUS: LE NUOVE REGOLE SPIEGATE IN UNA GUIDA ENEA

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Un vademecum dell’Ente nazionale ener­gia e ambiente spiega in dettaglio il funzio­namento della detrazione energetica e le pratiche corrette per ottenerla. Un ampio spazio della guida è dedicato alle disposi­zioni relative all’ efficientamento delle parti comuni in condominio. In condominio, l’ecobonus deve riguardare le parti comuni e deve configurarsi come sostitu­zione o modifica di elementi già esistenti, non come nuova realizzazione in ampliamento. Inoltre l’involucro edilizio dell’intero edificio deve essere di qualità bassa prima dell’inter­vento e risultare almeno di qualità media subito dopo, sia per la presta­zione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva. A ricordare i principali requisisti per accedere all’agevolazione fiscale ”energetica”, è la guida  che l’Enea ha pubblicato il 10 settembre scorso, allo scopo di informare i contribuenti sugli ultimi aggiornamenti normativi e sgombrare il campo dagli errori più comuni. A co­minciare proprio dal con­cetto in apparenza più banale, ovvero che l’ecobonus, in condominio, non può che riguardare le parti comuni.  Alla detrazione possono accedere tutti i con­tribuenti che sostengono le spese di riqualifica­zione energetica e quelli che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio. In luogo delle detrazioni, i contri­buenti potranno anche optare per la cessione del credito. Per ottenere l’accesso al superbonus, chiarisce Enea, gli edifici dovranno essere “esistenti” alla data della richiesta di detra­zione, ovvero accatastati o con richiesta di ac­catastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Inoltre, gli edi­fici dovranno essere dotati di impianto termico. Più in dettaglio, l’Enea ha spiegato che l’in­tervento, per accedere all’agevolazione, deve riguardare le parti comuni di edifici condomi­niali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie di­sperdente. Il limite massimo di spesa ammissibile sarà pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio. Laddove, grazie agli interventi di ristrutturazione, si ottenga una riduzione di una o di due classi di rischio sismico in­feriore, la detrazione potrà raggiungere, rispettiva­mente, 1’80% e 1’85% per le spese totali sostenute dal 1 ° gennaio 2018 al 31 di­cembre 2021. In questi casi, il limite massimo di spesa ammissibile sarà di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compon­gono l’edificio. Inoltre, i valori delle tra­smittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (U) devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 del­l’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come mo­dificato dal D.M. 26 gennaio 2010), mentre i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai limiti ana­loghi riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 (come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010. Infine, rientrano tra gli interventi agevolabili le opere provvisionali ed accessorie stretta­mente funzionali alla realizzazione degli inter­venti (ad esempio i ponteggi, le nuove soglie o davanzali, il rifacimento degli intonaci), le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e della docu­mentazione tecnica necessaria, compresa la re­dazione dell ‘APE (Attestato di Prestazione Energetica). La Guida si sofferma a lungo sulla documen­tazione necessaria per richiedere la detrazione. Tra i documenti necessari, sottolinea il vade­mecum, c’è l’asseverazione redatta da un tec­nico abilitato. Questa deve contenere la dichiarazione che l’intervento riguardi parti co­muni dell’edificio e che abbia incidenza supe­riore al 25% della superficie, i valori delle trasmittanze termiche, la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti. Inoltre, è necessa­ria la dichiarazione che tutti gli interventi ri­spettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza ener­getica e l’ APE.  Una parte rilevante della Guida è dedicata ai destinatari dell’agevolazione. Possono acce­dere all’ecobonus condominiale tutti i contri­buenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e posseggono un di­ritto di proprietà sulle unità immobiliari costi­tuenti l’edificio. E’ possibile ottenere l’agevolazione per quegli edifici che, alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ( ossia accatastati o con richiesta di accatasta­mento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi) e dotati di impianto termico. L’agevolazione prevede una percentuale di de­trazione che va al 70% all’85% per spese so­stenute nel corso 2021.

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