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SUPERBONUS: PER AVVIARE I LAVORI È SUFFICIENTE LA CILA

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Gli interventi rientranti nella maxi-detra­zione sono da considerarsi manutenzione straordinaria ed è quindi possibile ricor­rere alla Comunicazione di inizio lavori as­severata. Il termine finale di sostenimento delle spese per i condomini è fissato al 31 dicembre 2022. Gli interventi ammessi al Superbonus, ad ec­cezione di quelli che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici, sono classificabili come manutenzione straordinaria e si possono realizzare grazie alla cosiddetta Cila, ovvero la Comunicazione di inizio lavori asseverata, la cui presentazione non richiede l’attestazione dello stato legittimo. È questo uno dei punti chiave dell’articolo 33 del DI Semplificazioni pubbli­cato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 e in vigore dal 1 ° giugno. L’articolo ap­porta parecchie modifiche alla maxi-detrazione, riscrivendo così le disposizioni del DL Rilancio (n. 34 del 2020). Secondo Il Decreto Semplificazioni, i lavori del Superbonus, al netto delle ricostruzioni edi­lizie, sono soggetti alla Cila. Decade l’obbligo di attestare lo stato legittimo dell ‘immobile, così come era stato definito dall’articolo 9-bis del Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001) introdotto dal DI Semplificazioni dello scorso anno (DI 76 del 2020). Un punto controverso, additato da molti come il maggiore responsabile della mancata “esplosione” della detrazione al 110 per cento.
Nell’ambito della Cila, vanno quindi attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di inter­vento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ( condono o sanatoria) o, an­cora, va attestato che la costruzione è stata com­pletata prima del 1 ° settembre 1967. Il DI Semplificazioni identifica poi con preci­sione i casi che determinano la decadenza del beneficio fiscale. Sono quattro in tutto: mancata presentazione della Cila; interventi in difformità dalla Cila; assenza dell’attestazione dei dati ob­bligatori (estremi del titolo abilitativo o del provvedimento legittimante, edificio ante 1967), non corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni richieste dalla normativa per l’accesso alla maxi-detrazione. Tutto risolto, dunque? Il Superbonus è una fic­tion di cui non è facile indovinare il finale. Nel testo di legge si afferma che “resta impregiudi­cata ogni valutazione circa la legittimità del 1 ° ” immobile oggetto di intervento”. Significa che, pur sollevando i tecnici dall’attestazione dello stato legittimo, ogni abuso (non totale) e ogni difformità, precedenti alla realizzazione degli in­terventi del Superbonus, sono comunque sanzio­nabili. Inoltre, “restano fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione”. Inoltre, prima di dichiarare risolutiva la sem­plificazione, vanno infatti considerati sia l’ in­crocio con le leggi regionali sia la responsabilità dei professionisti riguardo alle verifiche di con­formità degli edifici rispetto alle varie normative tecniche come quelle paesaggistiche, antincen­dio, relative alle sicurezza delle strutture, e via discorrendo. Tuttavia, gli effetti pratici della semplificazione sono diversi. In primo luogo, l’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare in ambito condominiale. Certamente si velocizza il percorso, ma pesa an­cora la burocrazia ed il complesso delle norme anti-Covid. Le stesse teleassemblee, con il por­tato di difficoltà tecniche ed il rischio alto di im­pugnazione, si sono rivelate alquanto problematiche. Altra buona notizia è che ora la detrazione si applica anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se associati ai lavori volti alla riduzione del rischio sismico agevolati tramite il Sismabonus. Vi rientrano anche gli in­terventi svolti a favore di persone con più di 65 anni. È stata inoltre introdotta una misura per evitare che gli stessi lavori beneficino più volte della detrazione al 110 per cento. Al riguardo, gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche associati a quelli del Sismabonus rientrano nella maxi-detrazione, se però non sono stati già agevolati in quanto realizzati con­giuntamente ad interventi di efficientamento energetico. Peraltro, nonostante il forte dibattito sulle tem­pistiche “bibliche” del Superbonus, il termine finale di sostenimento delle spese per i condò­mini risulta fissato al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi. Anche per gli immobili compo­sti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente ac­catastate, ma posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il ter­mine ultimo di effettuazione delle spese detrai­bili, è stato prorogato alla fine del prossimo anno. Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Si ricorda invece che, per gli IACP e tutti altri istituti con le stesse finalità di edilizia residen­ziale pubblica, si è stabilita la proroga di sei mesi. Nello specifico, sugli interventi agevolati per i quali, alla data del 30 giugno 2023, sia stato ultimato almeno il 60% dell’intervento comples­sivo, la detrazione legate al Superbonus spetta anche in merito alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

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